In materia di ristrutturazione di immobili attualmente si ha la possibilità di fruire di due tipi di detrazioni fiscali: quella del 50 %, in cui il rimborso è ottenibile in 10 rate annuali, e quello del 55 % valido per interventi di riqualificazione energetica. La detrazione fiscale del 55 % è stata prorogata sino al 30 giugno 2013 dal Decreto Sviluppo, e non dovrebbe essere soggetto all’introduzione di alcuna franchigia da parte dei provvedimenti del decreto Stabilità.
Oltre la data del 30 giugno 2013, e qualora non vi siano ulteriori proroghe, per interventi in materia di ristrutturazione energetica si potrà fruire esclusivamente della detrazione del 36 %, che consente di fruire di una detrazione Irpef esclusivamente per lavori effettuati su immobile residenziale per un importo non superiore a 48 mila per unità abitativa.
Attualmente la detrazione del 55 %, ripartibile in 10 rate annuali, può essere richiesta sia dai soggetti Irpef che dai soggetti Ires. La detrazione è richiedibile per interventi di riqualificazione energetica totale per un importo non superiore a 100 mila euro. Si tratta di interventi che consentono di raggiungere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti nell’allegato A del Dm 11 marzo 2008.
Seconda categoria di interventi agevolati è quella inerente lavori sugli involucri degli edifici (strutture opache orizzontali e verticali, come pavimenti, coperture, finestre comprensive di infissi) con una detrazione massima di 60 mila euro. 60.000 euro è anche il limite massimo per la categoria di lavori raggruppanti interventi in materia di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per fabbisogno di piscine, case di cura, di riposo,ecc.
Nell’ultima categoria agevolabile con la detrazione del 55 % rientrano gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.