La dichiarazione Imu scadrà il prossimo febbraio 2013, ma andiamo a vedere quali sono le possibili sanzioni in caso di ritardo nei pagamenti.
Le eventuali sanzioni sono trattate dall’articolo 14 del D. Lgs. n 504 del 1992, richiamato poi dal comma 7 art. 9 del D. Lgs. N 23 sono le seguenti:
– dal 100 per cento al 200 per cenot del tributo dovuto in caso di mancata presentazione della dichiarazione, ridotto ad un terzo se il contribuente paga entro il termine previsto per il ricorso. Il ravvedimento può essere effettuato entro 90 giorni dal termine: la sanzione per la mancata presentazione è pari al 3 per cento a cui vanno aggiunte le sanzioni e gli interessi relativi al ritardo.
– dal 50 per cento al 100 per cento della maggiore imposta dovuta in caso di dichiarazione Imu infedele, ridotta sempre ad un terzo in caso di pagamento entro il termine imposto per il ricorso. Se si commette ad esempio un errore o c’è un’irregolarità che incide sulla determinazione del tributo si può fare il ravvedimento operoso, entro un anno, pagando il 3,75 per cento.
– da 51 a 258 euro in caso di errori che non incidono sull’ammontare del tributo o per la mancata restituzione dei questionari entro i 60 giorni previsti.
La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata, ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
I versamenti vanno eseguiti utilizzando il modello F24 , barrando la casella “ravv” e inserendo tutte le altre informazioni richieste.
Nell’ipotesi di IMU pagata in eccesso, è possibile chiedere all’amministrazione comunale il rimborso tramite un modulo apposito, ma in caso di dubbi è meglio rivolgersi all’ufficio tributi del comune dove si trova l’immobile interessato.
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