Cosa accade al TFR in caso di dimissioni con conseguente cambio di lavoro? Quali sono i vincoli che ricadono sul lavoratore e sul vecchio e nuovo datore di lavoro in merito all’accantonamento del trattamento di fine rapporto?
L’organo competente per la gestione delle pratiche del TFR successivamente alla fine del rapporto di lavoro è la COVIP (Commissione di vigilanza dei fondi pensione).
Gli esperti assegnano ruoli e mansioni:
Sarà compito del nuovo datore di lavoro chiedere al lavoratore di fornire una dichiarazione attestante la scelta fatta in precedenza in merito al TFR (ovvero se è rimasto in azienda o se è stato destinato ad una forma di previdenza complementare). Al contempo il vecchio datore di lavoro dovrà fornire una dichiarazione che confermi la scelta del dipendente. Il lavoratore ha inoltre diritto a ricevere dal nuovo datore di lavoro le informazioni sulle opzioni disponibili per il TFR e il nuovo modulo. E’ dovere del lavoratore consegnare al nuovo datore di lavoro la dichiarazione con la scelta della precedente destinazione del TFR e comunicargli la nuova decisione.
Chi durante il precedente rapporto di lavoro aveva lasciato il TFR in azienda, può scegliere di confermare questa opzione oppure propendere per la destinazione ad un fondo pensione. Chi invece aveva già intrapreso questa seconda strada, e aveva riscattato la posizione, dovrà effettuare una nuova scelta entro il termine di sei mesi dall’ultima assunzione (in caso contrario il TFR viene automaticamente destinato al Fondinps, il fondo pensione negoziale). Se la posizione non è stata riscattata al termine dell’impiego, la scelta per il fondo pensione, se valida anche per il nuovo datore di lavoro, può essere mantenuta.