Ci sono delle importanti conseguenze dal punto di vista fiscale per quel che concerne la trasformazione giuridica delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (Ipab) da ente pubblico di natura non economica a ente privato; infatti, in tale caso viene posta in essere una distinta soggettività passiva e l’applicazione di un diverso regime tributario ai fini dell’imposizione Irap. È stata l’Agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione 90/E, a far chiarezza riguardo il trattamento tributario da applicare ai fini Irap ad una ipotesi di trasformazione di una Ipab a seguito del processo di “depubblicizzazione” di tali istituzioni. La precisazione dell’Agenzia è arrivata dopo la precisa richiesta avanzata dal contribuente, interessato a conoscere se la trasformazione in esame determinasse o meno, ai fini dell’assoggettamento all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, la nascita di un nuovo soggetto d’imposta: in particolare, esistevano dubbi riguardo alla quantificazione dell’obbligazione tributaria.
L’Agenzia delle Entrate si è rifatta ad una precisa normativa, il decreto legislativo 446/1997 (che disciplina proprio l’Irap), il quale elenca i soggetti passivi dell’imposta, individuando anche le istituzioni private non commerciali e le amministrazioni pubbliche: il decreto prevede per queste tipologie di soggetti delle differenti modalità di determinazione della base imponibile e diverse aliquote d’imposta. Dunque, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che per le Ipab sussiste una distinta e autonoma soggettività passiva rispetto alla fondazione privata che deriva dalla depubblicizzazione.
Le conclusioni tratte dall’Agenzia sono in linea con la disciplina extra-fiscale che ha previsto la trasformazione delle Ipab e, soprattutto, con due normative: anzitutto con le previsioni del decreto legislativo 207/2001 (“riordino del sistema delle Ipab”) e con quelle contenute nella disciplina regionale, secondo la quale non si determina alcuna soluzione di continuità legale nel caso in questione. Dunque, per concludere, le Ipab e le fondazioni di diritto privato che nascono dalla loro trasformazione sono due soggetti autonomi d’imposta e in capo ad essi deve essere applicato un diverso regime tributario ai fini Irap.