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Doppia attività, studi contrastabili solo con prove effettive

 L’accertamento degli studi di settore (lo strumento utilizzato dal Fisco per rilevare i parametri di liberi professionisti e lavoratori autonomi) non può essere contestato mediante la prova dell’esercizio di due attività distinte ma contemporanee: in effetti, come emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione (la pronuncia in questione è la numero 19957), anche in questa ipotesi è necessario provare l’incidenza sulla capacità del reddito, visto che occorrono delle giustificazioni circa il tempo minore dedicato a una determinata professione. La sentenza si è resa necessaria alla luce di un contradditorio tra un contribuente e l’ufficio finanziario a cui si era rivolto, visto che quest’ultimo aveva notificato un accertamento fiscale per i maggiori compensi che non erano stati dichiarati. Lo stesso contribuente ha visto riconosciute le proprie ragioni di fronte alla Commissione tributaria provinciale.


In questo caso, essendo il soggetto un ingegnere, era stata provata la sua attività come insegnante e il rilievo marginale della professione, decisione che aveva portato, come principale conseguenza, la mancata applicazione degli studi di settore. In appello, poi, era stato invece riconosciuto il corretto operato del Fisco, decisione contro la quale il contribuente ha fatto ricorso presso la Suprema Corte. Il ricorso in questione si è basato essenzialmente sulla illegittimità dell’imposizione fiscale, visto che l’ingegnere-docente ha professato la propria impossibilità a dedicare all’attività professionale lo stesso tempo che è necessario per un lavoro svolto in via esclusiva.

Il ricorso è stato comunque rigettato dalla stessa Cassazione, la quale ha motivato la propria decisione col principio in base al quale l’accertamento degli studi rimane valido anche quando il contribuente non pensi di parteciparvi, nonostante vi sia stato un invito al contradditorio tributario. Inoltre, la tempistica utilizzata per una determinata professione non costituisce un elemento che incide in modo diretto sulla determinazione dei ricavi e lo stesso discorso vale per l’esercizio in contemporanea di due distinte attività.