L’indennità di disoccupazione è un'”assicurazione” che interviene nel momento in cui si viene licenziati ed in altri casi isolati. A beneficiarne sono i lavoratori alle dipendenze di aziende che per motivi esterni sono stati costretti ai licenziamenti, oppure a quei lavoratori che hanno dato le proprie dimissioni per giusta causa. In caso di dimissioni per motivi personali o altro, l’indennità non viene concessa. Per beneficiare dell’indennità di disoccupazione bisogna necessariamente essere iscritti all’INPS da almeno 2 anni lavorativi.
Oltre i cinquanta anni di età la durata dell’indennità è di 12 mesi, mentre per gli altri dipendenti si parla di 8 mesi o 65 giorni nel caso dei lavoratori sospesi. Nel momento in cui il dipendente diventa titolare di una pensione oppure di una nuova retribuzione l’indennità cessa di essere emessa anche se non è trascorso il tempo minimo previsto.
L’importo massimo per l’indennità è 1.031,93 euro per chi percepisce una retribuzione mensile lorda superiore a 1.857,48 euro, mentre per gli altri l’indennità è di 858,58 euro. La domanda di disoccupazione ordinaria può essere presentata entro 68 giorni dal momento in cui si è disoccupati; per farlo basta recarsi al Centro per l’Impiego per iscriversi alle liste di disoccupazione, mentre la domanda vera e propria va’ presentata direttamente all’INPS.
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Il pagamento viene disposto con assegno circolare o bonifico bancario o postale. In alternativa l’indennità corrisposta può essere ritirata agli uffici postali sul territorio nazionale. La regolamentazione è definita nell’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.
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