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Duty free: l’esenzione dell’Iva vale solo per viaggi extra Ue

 Ormai i frequentatori più assidui degli aeroporti sono abituati ad avere a che fare con i negozi cosiddetti duty free: come è noto, si tratta di esercizi commerciali al dettaglio che non applicano le imposte sulle merci di vendita, trovandosi in zone franche come navi da crociera o scuole militari. Ebbene, una delle ultime sentenze della Corte di Cassazione è entrata proprio in questo merito, chiarendo alcuni aspetti tributari relativi ai duty free shop aeroportuali. La pronuncia, in estrema sintesi, prevede che tale tipologia di vendite possa essere fatta rientrare nella base di calcolo per l’esenzione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, ma solamente nell’ipotesi in cui le operazioni siano state poste in essere in riferimento ai viaggiatori che sono diretti verso nazioni extra Unione Europea. La dichiarazione si è resa necessaria alla luce di un fatto che aveva riguardato una società per azioni.


In pratica, la società operava proprio in uno scalo aeroportuale e aveva contestato una cartella esattoriale superiore ai due milioni di euro, una somma ottenuta computando anche i viaggiatori diretti all’interno dell’Ue. In base a quanto rilevato dal contribuente in questione, tutte le cessioni nei duty free potevano essere valide per ottenere l’esenzione, dimenticando però una legge relativa all’armonizzazione dell’Iva; pertanto, i giudici di legittimità sono stati propensi per ritenere giuste le pretese dell’amministrazione finanziaria sui limiti alle cessioni alle vendite dirette a viaggiatori diretti fuori del territorio comunitario.

La Suprema Corte, in effetti, ha constatato una ricostruzione del regime fiscale non totalmente corretta, soprattutto per quel che concerne gli archi temporali di riferimento. Anzitutto, fino alla fine del 1992 le vendite in questione erano considerate alla stregua di esportazioni in via definitiva, mentre dal 1993 al 1999 è stata introdotta la non imponibilità. Il giudizio si è avvalso anche del coordinamento con l’articolo 128 del Testo Unico delle Leggi Doganali (Dpr 43/1973), ovvero la vendita di prodotti allo stato estero ai viaggiatori in uscita dallo stato.

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