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Le Entrate chiariscono la tassazione su alcuni atti dell’Anas

 La risoluzione 243/E che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato proprio oggi è entrata nel merito della tassazione da applicare per quel che riguarda alcuni atti dell’Anas, il gestore della rate stradale e autostradale italiane; a quei decreti di trasferimento coattivo della proprietà o di cessioni volontarie di immobili emanati dalla stessa azienda, non si può andare ad applicare il regime di esenzione dall’imposta di registro, e da quella ipotecaria di cui beneficia lo Stato. La pubblicazione del documento rappresenta la risposta a un interpello presentato appunto da Anas Spa, la quale riteneva di poter essere considerata come soggetto pubblico e che gli atti sopracitati potessero essere esentati dalle imposte indirette. Come è evidente da quanto già elencato, il parere dell’Agenzia è stato però discordante: anzitutto, l’Anas viene considerato come un ente dotato di autonomia patrimoniale, gestionale e contabile ed è distinto dall’organismo statale. Il riferimento normativo per la decisione delle Entrate è stato l’articolo 57 del Testo Unico del Registro, il quale stabilisce che per i tipi di atti in questione l’imposta di registro non è dovuta in caso lo Stato sia il soggetto acquirente.

 

Per quanto invece concerne le imposte ipotecarie e catastali, esse non devono essere applicate alle formalità eseguite nell’interesse statale. Gli atti dell’Anas, dunque, possono godere dell’esenzione tributaria solamente nel caso in cui, andando a valutare la natura giuridica, si può equiparare l’ente allo Stato. In proposito, tra l’altro, esistevano anche alcune pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione.

 

Vi è, ad esempio, il parere 1846 del 2003 da parte del Consiglio di Stato, il quale ha stabilito che l’esenzione dall’imposta di registro non spetta ad operazioni eseguite da un ente ritenuto ente autonomo rispetto allo Stato. Molto importante è, poi, la sentenza 938 del 2009 della Cassazione, che ha specificamente disposto che l’esenzione non vale per gi altri enti pubblici e anche per i soggetti privati.