È davvero molto interessante la precisazione delineata dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 21/E pubblicata proprio nel corso della giornata di ieri: in risposta, infatti, a una società attiva nella produzione e nella vendita del fumo, è stato chiarito che, quando si parla di cessione di tabacchi lavorati, allora occorre necessariamente applicare il regime monofasico ai fini dell’Iva, mentre le cessioni successive alla prima non hanno alcuna rilevanza in questo senso. Il riferimento specifico va alla cessione di sigarette, sigari e agli altri generi di monopolio. Alla conferma del versamento in un’unica soluzione si contrappone invece il diniego al Decreto legge 331 del 1993 (“Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte su oli minerali, bevande alcoliche e tabacchi”), il quale prevede di sospendere l’imposta, nell’ipotesi del trasferimento della merce da una deposito all’altro.
La società che ha presentato l’istanza sopracitata aveva espressamente chiesto se alla vendita in conto deposito poteva essere applicata la sospensione d’imposta: la richiesta era stata avanzata sottolineando il fatto che si trattasse di un trasferimento da un deposito accise a un altro usato come deposito Iva. A questo primo quesito il Fisco ha risposto in maniera negativa, mentre il ricorso al regime monofasico è stato accolto positivamente: i tabacchi sono considerati dei generi di monopolio e il loro commercio e tassazione sono sottoposti a due testi normativi specifici, il Dpr 633 del 1972 (istituzione dell’Iva) e la legge 76 del 1985 (“Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati”), secondo la quale l’Iva per i tabacchi lavorati è dovuta in un’unica soluzione.
Tra l’altro, non assume alcuna rilevanza nemmeno il fatto che si tratti di disciplina da applicare a un ente pubblico con un settore sottoposto a privatizzazione, dato che l’unico soggetto che può distribuire il prodotto è anche quello che poi dovrà versare la tassa. Infine, nell’ipotesi di acquisti di materia prima da parte dell’impresa produttrice, sono valide le modalità ordinarie di rivalsa.