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Entrate: i requisiti immobiliari per le agevolazioni del Fisco

 Attraverso la pubblicazione della risoluzione 86/E dei giorni scorsi, la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a disciplinare l’ambito di alcune agevolazioni fiscali relative agli immobili: in effetti, questo nuovo documento dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti sugli acquisti agevolati, specificando che le dimensioni della casa acquistata da un contribuente contano e non poco per quel che concerne le esigenze famigliari. Un alloggio troppo piccolo, quindi, non è un presupposto valido per godere dei benefici tributari in questione, soprattutto se questi ultimi sono già stati sfruttati in relazione alla prima casa. L’interpello si era reso necessario alla luce di un caso di comunione legale dei beni, visto che il soggetto coinvolto aveva acquistato l’abitazione prima del matrimonio dal futuro consorte e in forma ridotta grazie proprio alle agevolazioni. Un doppio beneficio fiscale non è pero possibile e in tal senso i tecnici dell’Agenzia si sono allineati a una sentenza di sette mesi fa della Corte della Cassazione: in effetti, tale ordinanza aveva già chiarito molti elementi, in particolare il fatto che una nuova agevolazione è consentita solamente nell’ipotesi in cui l’edificio sia del tutto inadatto all’utilizzo abitativo.


Che cosa c’era allora di sbagliato nella casa dell’interpellante? Anzitutto, l’inidoneità non era ben definibile, viste soprattutto le dimensioni (due vani e accessori, dimensioni adatte per tre componenti della famiglia), così come l’inagibilità. Rimane comunque valida per i contribuenti interessati una possibilità ulteriore: in effetti, come hanno affermato le stesse Entrate, il beneficio pro quota (50%) per la prima casa non viene a cessare, ma devono essere rispettate determinate condizioni.

Ad esempio, come appare ovvio, non vi dev’essere il lusso e occorre che l’immobile si trovi nel comune dove l’acquirente ha la propria residenza. Infine, un’ulteriore necessità è relativa al momento dell’acquisto: il contribuente ha l’obbligo di dichiarare di non possedere in questo stesso comune o nel territorio nazionale un altro edificio a uso abitativo.