In base al codice tributo 5243, ai sensi della legge 689/1981, Equitalia può inviare ai contribuenti una cartella di pagamento per via di multe non pagate e addebitare interessi semestrali al 10%. Come bisogna comportarsi in questi casi?Prima di versare la somma necessaria al pagamento della cartella, il contribuente dovrà verificare che il verbale gli sia stato notificato in maniera regolare a tempo debito. Inoltre, il contribuente dovrà verificare che dal momento della notifica del verbale al momento della notifica della cartella non siano passati più di cinque anni. In tal caso, egli potrà fare richiesta di annullamento della cartella. Perchè? L’omessa notifica del verbale o la notifica della cartella dopo un lustro è un motivo valido che consente di ottenere l’annullamento del ruolo.
Nel caso in cui la multa sia effettivamente da pagare, occorre fare attenzione che non siano stati addebitati anche gli interessi semestrali al 10%. Il contribuente può opporsi al pagamenti di essi, in base a quanto statuito dalla Corte di Cassazione nel 2007 in virtù di una sentenza ancora valida. Sentenza che viene tenuta in considerazione anche dai Giudici di Pace: stiamo parlando della sentenza n. 3701/2007, secondo la quale alle sanzioni per violazioni di norme del Codice della Strada è possibile applicare l’articolo 203 del medesimo codice. Questo articolo, in caso di ritardo nell’estinzione di pagamento della sanzione, contempla l’iscrizione a ruolo della metà del massimo edittale, senza aggiunta di interessi previsti al 10% dalla legge 689/1981 all’art. 27.
Se nella cartella di pagamento ricevuta da Equitalia risulta dunque l’addebito di interessi semestrali ci si può opporre, in particolar modo se l’amministrazione ha presentato il ruolo e inviato la cartella di pagamento poco prima della scadenza dei termini di prescrizione quinquennali. Tale opposizione va presentata entro trenta giorni dalla data di notifica.