L’Imposta sul Valore Aggiunto va approfondita ed esaminata nel dettaglio anche in relazione alla concessione del diritto di utilizzo delle immagini fotografiche di carattere artistico: in pratica, si sta facendo riferimento a quei fini che non sono commerciali e alla ipotetica tassazione di questa imposta. Lo spunto più importante si trova ovviamente all’interno del cosiddetto Decreto Iva, vale a dire il Dpr numero 633 del 1972. Nello specifico, il quarto comma dell’articolo 3 specifica che dall’Iva devono essere escluse quelle transazioni che hanno a oggetto i diritti esclusivi di utilizzo delle opere di ingegno: il novero in questione ricomprende dunque le cessioni, le concessioni, le licenze e le operazioni simili.
In aggiunta, queste ultime sono protette in base a quanto disposto dalla legge sul diritto d’autore (la numero 633 del 1941), a patto però che siano realizzate dal loro autore o da un legatario e che non vi sia alcun tipo di destinazione per quel che concerne le finalità pubblicitarie. Di conseguenza, le vendite e le cessioni che sono poste in essere dal soggetto che è autore di opere fotografiche che poi sono offerte a terzi per un uso economico delle stesse (senza fini pubblicitari o commerciali) vengono escluse dal tradizionale campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto.
Il motivo è presto detto, visto che si sta parlando di opere che sono protette dalla già citata legge sul diritto d’autore, in caso contrario vi sarebbe una vera e propria fattispecie illegale. L’assoggettamento fiscale, al contrario, risulta essere valido ed efficace nel momento in cui le operazioni già ricordate vengono perfezionate da soggetti diversi dall’autore, dal legatario o dall’erede dello stesso: in questo caso, si fa riferimento al secondo comma (più precisamente il numero due) dell’articolo 3 del Decreto Iva, il quale parla anche di invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule, oltre ai marchi e alle insegne.