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L’esenzione Iva per la cessione di diritti fotografici

 L’Imposta sul Valore Aggiunto va approfondita ed esaminata nel dettaglio anche in relazione alla concessione del diritto di utilizzo delle immagini fotografiche di carattere artistico: in pratica, si sta facendo riferimento a quei fini che non sono commerciali e alla ipotetica tassazione di questa imposta. Lo spunto più importante si trova ovviamente all’interno del cosiddetto Decreto Iva, vale a dire il Dpr numero 633 del 1972. Nello specifico, il quarto comma dell’articolo 3 specifica che dall’Iva devono essere escluse quelle transazioni che hanno a oggetto i diritti esclusivi di utilizzo delle opere di ingegno: il novero in questione ricomprende dunque le cessioni, le concessioni, le licenze e le operazioni simili.

In aggiunta, queste ultime sono protette in base a quanto disposto dalla legge sul diritto d’autore (la numero 633 del 1941), a patto però che siano realizzate dal loro autore o da un legatario e che non vi sia alcun tipo di destinazione per quel che concerne le finalità pubblicitarie. Di conseguenza, le vendite e le cessioni che sono poste in essere dal soggetto che è autore di opere fotografiche che poi sono offerte a terzi per un uso economico delle stesse (senza fini pubblicitari o commerciali) vengono escluse dal tradizionale campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

Il motivo è presto detto, visto che si sta parlando di opere che sono protette dalla già citata legge sul diritto d’autore, in caso contrario vi sarebbe una vera e propria fattispecie illegale. L’assoggettamento fiscale, al contrario, risulta essere valido ed efficace nel momento in cui le operazioni già ricordate vengono perfezionate da soggetti diversi dall’autore, dal legatario o dall’erede dello stesso: in questo caso, si fa riferimento al secondo comma (più precisamente il numero due) dell’articolo 3 del Decreto Iva, il quale parla anche di invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule, oltre ai marchi e alle insegne.