La risoluzione 83/E pubblicata dalla nostra amministrazione finanziaria risale ormai a diverso tempo fa, visto che reca la data dello scorso 8 agosto, ma la sua importanza rimane fondamentale: in pratica, tale documento ha introdotto un apposito codice tributo anche per quei pagamenti che vanno a riferirsi alle partecipazioni agli Oicr italiani e del Lussemburgo. La sigla in questione è ben conosciuta dagli investitori e significa letteralmente Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, i quali assumono rilevanza anche in merito alla compilazione del modello F24. Più precisamente, questo codice (1061) servirà per mettere in luce qual è la ritenuta esatta sui redditi di capitale che scaturiscono appunto dalla partecipazione.
L’inserimento dovrà avvenire all’interno della sezione Erario, dato che esiste una apposita colonna relativa agli importi che sono stati versati a titolo di debito. Il motivo per una introduzione tributaria simile è presto detto; in effetti, se si fa riferimento a un testo normativo ben preciso, ovvero la Legge 10 del 2011 (il cosiddetto “Milleproroghe”), ci si può accorgere facilmente che il regime relativo ai fondi comuni di investimento mobiliare è cambiato in maniera sostanziale, sia per quel che concerne l’Italia sia in merito agli stati esteri. In pratica, il risparmio gestito ha subito una vera e propria rivoluzione dal punto di vista fiscale.
Nel dettaglio, da poco più di un mese non ha più ragione di esistere la tassazione dei redditi del fondo che deriva dal principio della maturazione, con una focalizzazione più accurata nei confronti del disinvestimento delle quote e dei titoli azionari in possesso degli investitori, un po’ come succede da diverso tempo nei fondi comuni stranieri, una sorta di armonizzazione di cui si sentiva fortemente il bisogno. Inoltre, i contribuenti sono già a conoscenza delle delucidazioni relative al nuovo regime, mentre l’Agenzia delle Entrate ha promesso di provvedere allo stesso modo per quel che concerne i fondi esteri.