Home » Imposte » Fattura Iva: rimane l’onere anche in caso di errata esposizione

Fattura Iva: rimane l’onere anche in caso di errata esposizione

 La Corte di Giustizia dell’Unione Europa è stata chiamata a intervenire in merito alla verifica della corretta esposizione dell’Iva nel documento contabile: la questione ha infatti avuto origine da una controversia nata tra un’impresa olandese e il Fisco del paese nord europeo. Il dibattito principale si riferiva ad alcuni servizi svolti dall’azienda in Germania e altri stati terzi per conto di un ufficio di diritto pubblico. Quest’ufficio, però, operava solamente nell’ambito di attività non assoggettabili al regime dell’Iva nei Paesi Bassi e, quindi, non aveva diritto ad alcuna detrazione. L’iter procedurale in questo senso è stato piuttosto lungo, dato che nel 1996 il Fisco olandese ha provveduto a comunicare alla società che non era necessario alcun versamento dell’imposta sull’Iva per quel che concerneva le prestazioni fuori del territorio dei Paesi Bassi. Nel 2000, poi, veniva rilevato che l’impresa non aveva emesso alcuna nota di accredito e non aveva provveduto a nessuna rettifica delle fatture: l’impresa stessa è intervenuta contro l’avviso di accertamento.

 

Le conclusioni della Corte in proposito prendono spunto da due aspetti. La prima conclusione mette in luce che, quando si espone l’Iva in fattura si diventa debitori del tributo, a prescindere dal fatto che l’obbligo di versamento sia soggetto a Iva o meno. Ciò vuol dire che il luogo in cui si effettua la prestazione dei servizi non ha alcuna rilevanza in proposito. La seconda questione che la Corte ha dovuto precisare, invece, si riferisce alla rettifica dell’Iva: l’errata esposizione in fattura non va oltre quanto è stato disposto per l’eliminazione del rischio di perdita del gettito tributario.

 

Questo tipo di valutazione, tra l’altro, dipende da diversi fattori che il giudice deve sempre prendere in esame per il rinvio: detto ciò, nulla vieta comunque a uno stato membro di assoggettare la rettifica dell’Iva sul valore aggiunto, qualora però, il soggetto passivo dell’imposta non abbia eliminato il rischio di perdere il gettito del fisco.