L’art. 119 della Costituzione recita:
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
L’interpretazione di questo articolo ha portato a formulare l’idea del federalismo fiscale, che é in realtà un principio decentrativo secondo il quale sarà superato il sistema di finanza regionale e locale ancora improntato a meccanismi di trasferimento, in cui le risorse finanziarie di Regioni ed enti locali non sono stabilite e raccolte dagli enti stessi ma le risorse arrivano prima allo Stato e poi quest’ultimo le trasferisce alle Regioni.
La Camera ha approvato in questi giorni, l’articolo 7 del ddl sul federalismo fiscale che disciplina i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni. Precisamente solo l’Udc ha votato contro l’approvazione dell’articolo, il Pd si è astenuto, l’Idv é invece stato favorevole.
Se la legge sarà approvata anche dal Senato, le regioni disporranno di tributi e di compartecipazioni ai tributi erariali (soprattutto l’Iva), per finanziare le spese per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza. Quindi é molto probabile che presto gli enti locali saranno responsabili di se stessi e comunque invitati a responsabilizzarsi.
Recentemente era stato approvato anche l’articolo 6, che stabilisce i compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.
l’autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, con l’attribuzione a tali enti di tributi propri e di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio, oltre ad un fondo perequativo statale, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
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