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Fidelizzazioni: per l’Ue non sussiste la detraibilità dell’Iva

 La fidelizzazione è una delle pratiche di marketing più gettonate dalle aziende, soprattutto per il fatto che in questo modo si riesce a mantenere la clientela già esistente con appositi servizi da offrire: questi specifici programmi, comunque, sono ora al centro di una decisione molto importante dal punto di vista fiscale, la quale ha riguardato in primis la Gran Bretagna e, poi, in maniera più allargata, l’intera Unione Europea. Cerchiamo di comprendere nel dettaglio la questione. In pratica, i tipici soggetti che vengono coinvolti nelle fidelizzazioni sono gli sponsor, il gestore del programma e i fornitori, vale a dire coloro che erogano i cosiddetti premi fedeltà a fronte di un determinato punteggio. È l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto la pietra del paragone di queste iniziative.


In effetti, una sentenza della Corte di Giustizia Europea ha disciplinato una controversia relativa alla natura del corrispettivo che viene pagato dal gestore e alle somme corrisposte dai fornitori a questo stesso soggetto. In estrema sintesi, l’ordinanza della Corte si è resa necessaria per stabilire se l’Iva fosse detraibile o meno in presenza di queste somme. Il testo normativo di riferimento è stata la sesta direttiva Iva: in base all’articolo 11, infatti, la base imponibile viene rappresentata dalla corresponsione a titolo di compenso per quel che concerne le operazioni dell’acquirente. La casistica ha riguardato una società britannica, visto che l’amministrazione finanziaria ha ritenuto non detraibile questo tipo di Iva.

Anzitutto, il primo ricorso in patria dell’azienda ha avuto successo, visto che veniva riconosciuto il valore della fattura dei fornitori, mentre l’Alta Corte di giustizia ha poi ribaltato le decisioni. Il ricorso ai giudici europei ha avuto luogo dopo altri due passaggi in territorio britannico: in base a quanto sostenuto dal Fisco inglese, la commissione d’imposta rappresenterebbe un pagamento per le prestazioni svolte nei confronti dei fornitori, ma da Lussemburgo è emerso come i pagamenti siano una controprestazione per la cessione dei premi di fedeltà, fattore che esclude la detraibilità.