Risale ormai a più di un mese e mezzo fa l’introduzione in Irlanda di una innovativa guida fiscale, volta in particolare a regolare le tematiche legate al cosiddetto transfer pricing: in effetti, le Entrate della nazione britannica hanno introdotto alcune fondamentali novità in questo senso, cercando di venire incontro nella maggior misura possibile ai contribuenti. La legge che ha portato al nuovo regime di transfer pricing, vale a dire il Finance Bill 2010, prevede che le imprese sono tenute a disciplinare e documentare i prezzi di trasferimento che sono stati adottati nel corso delle loro specifiche attività e, inoltre, la lacuna relativa alla forma e ai requisiti da rispetto in tal senso è stata colmata proprio dalla nota in questione.
Le indicazioni non sono di poco conto, visto che in questo modo la documentazione potrà essere presentata in forma corretta e approfondita. Di cosa si tratta esattamente? Anzitutto, i riferimenti principali della materia sono l’Eu Transfer Pricing Documentation e le direttive pubblicate dall’Ocse su tale argomento tributario; in aggiunta, è stato anche precisato che i documenti devono essere apprezzati in base alle circostante delle diverse ipotesi e in proporzione al rischio che viene assunto dall’Erario e dal contribuente stesso. La documentazione, pertanto, necessita degli obiettivi che siano almeno minimi: tra questi possiamo sicuramente elencare la natura e i termini delle transazioni finanziarie, i metodi utilizzati per definire i prezzi, gli aggiustamenti computazionali richiesti per il calcolo e qualsiasi tipo di budget o previsione utile a tal fine.
Tra l’altro, nel 2011 l’Irlanda adotterà nel proprio ordinamento fiscale il principio dell’arm’s length per la valutazione delle transazioni transfrontaliere; si tratta di innovazioni davvero importanti, visto che negli anni passati non esistevano norme così approfondite per la salvaguardia della base imponibile nazionale e per ottenere un allineamento delle politiche adottate per i prezzi al valore di libera concorrenza.