Oltre al 730 precompilato, i contribuenti italiani saranno dinanzi a una serie di scadenze riguardanti il Fisco. Quali?
Occorre iniziale da quelle per i dipendenti:
• dal 15 aprile il modello 730 precompilato è a disposizione dei contribuenti sull’apposita sezione riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
• dal 1° maggio si possono effettuare sul sito dell’Agenzia delle Entrate le modifiche o integrazioni. Sempre dal primo maggio il precompilato — invariato, modificato o integrato — può essere trasmesso in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un Caf o un intermediario abilitato. Stesso termine per il 730 classico;
• entro il 7 luglio il 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato (o al datore di lavoro o all’ente pensionistico, se prestano l’assistenza fiscale), oppure inviato direttamente al Fisco nella versione precompilata o in quella ordinaria.
Ecco, invece, le scadenze per il modello unico:
• 16 giugno: versamento senza maggiorazioni;
• 16 luglio: versamento con la maggiorazione fissa dello 0,40%.
Le scadenze per la presentazione sono:
• 30 giugno: consegna modello Unico su carta in un ufficio postale nei casi ancora ammessi (solo coloro che, pur possedendo redditi dichiarabili nel 730, non possono utilizzarlo o devono anche dichiarare in Unico redditi da attività o immobili esteri o plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate);
• 30 settembre: trasmissione telematica di Unico e dell’eventuale modello Irap.
Qual è invece la situazione per gli esonerati? Non pagano 730 o modello unico coloro i quali lo scorso anno disponevano solo di:
• redditi dal possesso di fabbricati e/o terreni per un valore fino a 500 euro;
• redditi derivanti solo dal possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze (box, cantine) o da altri fabbricati non locati (salvo quelli situati nel medesimo comune dell’abitazione principale), quale che sia il loro importo;
• redditi di lavoro dipendente o pensione (oltre a prima casa, pertinenze e fabbricati non locati) corrisposti da un unico soggetto che ha effettuato le ritenute;
• redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da più datori di lavoro, anche se non conguagliati, per un importo complessivo non superiore a 8.000 euro (oltre a prima casa e pertinenze e a fabbricati non locati) se il periodo di lavoro è durato l’intero anno;
• redditi costituiti da assegni periodici di separazione o divorzio per un ammontare complessivo non superiore a 7.500 euro (oltre a prima casa e relative pertinenze e altri fabbricati non locati);
• redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati da più sostituti d’imposta a prescindere dal loro ammontare, se certificati complessivamente e conguagliati dall’ultimo, oltre ad abitazione principale e pertinenze e altri fabbricati non locati;
• redditi di pensione di ammontare complessivo non superiore a 7.500 euro ed eventuali redditi di terreni non superiori a 185,92 euro, della casa di abitazione principale e pertinenze e di altri fabbricati non locati;
• solo redditi esenti (pensioni di guerra, rendite Inail, indennità di accompagnamento, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (ad esempio interessi su c/c) o ad imposta sostitutiva (interessi su titoli di Stato, dividendi da azioni non qualificate).