L’Agenzia delle Entrate ha appena provveduto ad approvare il nuovo modello di cartella di pagamento: in pratica, si è preso spunto da quanto disposto dal Dpr 602 del 1973 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”), il cui venticinquesimo articolo riguarda proprio tale strumento fiscale. L’adozione di un nuovo modello è di fatto obbligatoria in relazione ai ruoli che sono stati consegnati agli agenti di riscossione, anche perché bisogna guardare alle date successive al prossimo 31 luglio.
Vi sono delle motivazioni precise alla base di questa novità. In pratica, la revisione non è altro che la conseguenza della maggiore chiarezza richiesta e da assicurare per quel che riguarda i dati in questione, oltre alla fornitura delle informazioni, la quale deve migliorare in termini di fruibilità. Quali sono le caratteristiche principali che è necessario menzionare in questo caso? Anzitutto, è stato rielaborato in modo opportuno il frontespizio, inserendo nella parte sottostante i dati del soggetto destinatario, una frase che precisa chiaramente la posizione di quelli che sono gli enti creditori, vale a dire coloro a cui si devono le somme richieste, oltre a quella relativa allo stesso agente preposto alla riscossione, il cui incarico prevede appunto di recuperare le somme.
In aggiunta, dato che si è scelto di puntare sulla semplificazione massima, vi sono delle modifiche e delle integrazioni importanti dal punto di vista lessicale all’interno della cartella in questione. L’articolo 25 che è stato citato in precedenza, tra l’altro, chiarisce come sia il concessionario a notificare la cartella di pagamento al soggetto debitore che è iscritto a ruolo, oppure al coobbligato. Come è noto, poi, nel caso in cui non si provveda al pagamento della cartella nel termine di sessanta giorni, subentrano degli interessi di mora sulle somme che sono iscritte a ruolo, valori che tendono a maturare a cadenza giornaliera e a partire dalla data di notifica della cartella stessa.