Cosa cambia, dal punto di vista fiscale, con la comunicazione dei metri quadri nelle visure da chiedere per il proprio immobile?
Avere a disposizione questo dato, accanto a categoria catastale, classe, consistenza, rendita, consente innanzitutto a chi intende acquistare un alloggio di avere un dato “certificato” per quel che riguarda la superficie reale dell’immobile. Non si rischiano più, quindi, perdite di tempo per verificare l’effettiva grandezza di un immobile messo in vendita con una metratura “commerciale” che di fatto si dimostra irrealistica quando si va a verificare in loco. Anche i prezzi sono destinati ad essere più trasparenti dato che si dovranno necessariamente basare su un dato “reale” e che può essere verificato comodamente in anticipo, e non su una superficie indicata solo in funzione della vendita.
Un altro dei vantaggi che concerne, questa volta, non solo i proprietari e aspiranti tali ma anche gli inquilini che devono pagare l’imposta, è la possibilità di verificare la superficie ai fini Tari, vale a dire i metri quadri sui quali si applica la tassa sui rifiuti. La Tari per le sole destinazioni abitative, infatti, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza e accessorie. Con la possibilità di avere il dato direttamente nella visura sarà quindi possibile verificare se il comune utilizza la giusta metratura calcolo del tributo sui rifiuti, oppure ha un dato non corretto. Quando questo accade il dato può essere rettificato direttamente dal contribuente sia comunicandolo al comune che all’Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda invece Imu e Tasi, così come per le imposte che hanno come base imponibile la rendita catastale, non cambierà nulla finché quest’ultima non verrà ricalcolata con i nuovi parametri.
Il dato della superficie è comunque assente nel caso di immobili non dotati di planimetria, ossia di quegli immobili per i quali l’accatastamento risale per lo più alla prima fase di censimento del Catasto edilizio urbano. In questa situazione i proprietari possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, tramite un tecnico abilitato, per l’inserimento in atti della piantina catastale. Una regolarizzazione che peraltro è d’obbligo se si è intenzionati a vendere.