L’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) è una delle principali imposte statali del nostro paese, la quale viene applicata sui fabbricati e sui terreni agricoli e da costruzione della Repubblica Italiana. La legge che attualmente regola tale tributo è il decreto legislativo 504/1992 che ha fatto diventare l’ICI la principale entrata del bilancio dei comuni italiani. Anzitutto, l’ICI non è un’imposta progressiva come le imposte che gravano sul reddito, ma colpisce il valore del fabbricato con una percentuale fissa decisa da ogni singolo comune.
Quali sono i soggetti che sono tenuti al pagamento dell’ICI? Come già detto, i proprietari di fabbricati e terreni, ma anche i concessionari di aree demaniali, i locatari e i titolari di diritti reali di godimento sui beni (usufrutto, uso…).
Dopo l’introduzione del decreto legge 93/2008, l’attuale governo ha stabilito l’abolizione di tale tributo sulla prima casa. L’Ici viene calcolata applicando alla base imponibile l’aliquota che il comune ha fissato; per conoscere le varie aliquote il contribuente può consultare le deliberazioni comunali o rivolgersi al comune in cui si trova l’immobile.
Riguardo alla base imponibile, essa è rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata in diversi modi: per 140 se si tratta di collegi o convitti, per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C, per 50 relativamente ai fabbricati del gruppo D e A/10, per 34 per i fabbricati del gruppo C/1. Ovviamente bisogna tenere bene a mente le scadenze per il pagamento dell’ICI. È possibile sia la soluzione del pagamento in due rate (la prima da versare entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta e la seconda da saldare tra il 1° e il 16 dicembre), sia la soluzione unica, entro e non oltre il termine dell’acconto. Infine, se si è proprietari di più immobili, situati comunque nello stesso comune, è sufficiente effettuare un unico versamento per l’ICI dovuta nel suo complesso.
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