La sentenza n. 2878/13 del 14 novembre 2012 chiarisce alcuni passaggi in merito al credito di imposta da concedere alle imprese per l’assunzione di dipendenti. Indirettamente la sentenza prevede che il credito di imposta previsto dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000 non è un aiuto di Stato e pertanto non è assoggettato al regime degli aiuti de minimis. Il credito di imposta era stato previsto da tutti i datori di lavori che nell’arco di tempo che va dal 2000 al 2006 assumevano dei disoccupati aumentando pertanto la base occupazionale.
L’agevolazione era modulata in base ad alcuni parametri e poteva raggiungere oltre i 400 euro di credito di imposta (lavoratore svantaggiato che si trova nel meridione d’Italia). Il ricorso ha visto come ricorrente un impresa il legislatore non era stato abbastanza chiara nella formulazione del dispositivo che prevede l’aiuto e, in virtù del fatto che la norma comunitaria prevale su quella nazionale, l’impresa che assume ha il diritto di fruire dell’ulteriore quota di credito senza la limitazione del de minimis pari a 100 mila euro. Sul punto il regolamento CE 2204/2004 considera compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire l’occupazione dei lavoratori svantaggiati, intendendo per tali tutti i soggetti che hanno difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro.
La richiesta dell’impresa è proseguita nel tempo e nel 2005 la società aveva inoltrato la richiesta di beneficiare di un credito di imposta a valere sulla legge n. 289 del 2002 per l’incremento dell’occupazione nei cantieri situati nel meridione. Dopo due gradi di giudizio il contenzioso è pervenuto in Cassazione e la società richiedeva formalmente se il beneficio previsto dalla legge 388 del 200 configuri un aiuto di Stato e in seconda battuta se l’entrata in vigore del regolamento n. 2204 del 2002 sugli aiuti di Stato a favore dell’occupazione possa permettere alle imprese di beneficiare di aiuti oltre il regime dei minimis. Sul punto la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità di ambedue le richieste.