Come qualcuno ricorderà la manovra estiva varata nel 2011 aveva imposto un prelievo straordinario del 5 % sulle pensioni con reddito superiore a 90 mila euro, ed uno del 10 % sulle pensioni di ammontare superiore a 150 mila euro lordi. Tuttavia tale prelievo sembrerebbe illegittimo visto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 241/2012 ha dichiarato l’incostituzionalità della norma. Anche senza citare mai la norma la Corte Costituzionale richiama la sentenza n. 223/2012 (la quale ha stabilito la non costituzionalità del prelievo sulle retribuzioni d’oro degli statali) e pertanto il ticket sulle pensioni ha certamente natura tributaria, con la conseguente illegittimità in base agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
La norma introdotta dal Dl 98/2011 sembra quindi da non applicare, vista l’illegittimità stabilita dalla Corte. Ricordiamo che il decreto (successivamente convertito in legge n. 111/2011, la cosiddetta manovra estiva 2011) andava a colpire i trattamenti pensionistici risultanti complessivamente superiori ai 90 mila euro ed erogati sia dall’Inps che dall’ex Inpdap. All’ammontare totale della retribuzione, concorrono inoltre i trattamenti pensionistici che garantiscono prestazioni in aggiunta o a integrazione della pensione obbligatoria, incluse le rendite integrative ( fondi pensione). Il prelievo deve essere applicato per le somme corrisposte dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014.
Come si può leggere nella sentenza n. 241/2012 la Corte esamina proprio l’art. 2 comma 1 del Dl 138/2011 impugnato per altri motivi dalla Regione Sicilia. La Corte, sebbene non dichiari espressamente l’illegittimità del provvedimento, stabilisce il prelievo ha certamente natura tributaria in quanto risulta essere analogo al prelievo fatto sul trattamento complessivo dei dipendenti pubblici. La norma impugnata, prosegue la sentenza, rappresenta una decurtazione patrimoniale non recuperabile sul trattamento pensionistico e pertanto è configurabile alla stregua del prelievo deciso per i dipendenti pubblici con retribuzioni oltre un certo ammontare. Tale conclusione richiama quindi la sentenza n. 223/2012, nella quale era stata stabilita la non costituzionalità di tale prelievo, in considerazione della natura tributaria dell’imposizione. Una sentenza destinata a far parlare sicuramente.