La risoluzione 22/E pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate ha avuto come assoluto protagonista il fotovoltaico (vedi anche Incentivi fotovoltaico solo se garantisce lo smaltimento). In pratica, secondo quest’ultimo documento della nostra amministrazione finanziaria, le spese sostenute per acquistare e realizzare un impianto simile, utile per produrre energia elettrica, possono essere detratte ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir). La detrazione Irpef ammessa è pari al 36% delle spese in questione, a patto che le opere consentano di ottenere dei risparmi energetici.
La precisazione del Fisco non è di poco conto. In pratica, sono state ricalcate alcune risoluzioni di anni passati, mentre il Ministero dello Sviluppo Economico, interpellato dalle Entrate, ha confermato in pieno queste stesse conclusioni. D’altronde, basta ricordare che la direttiva comunitaria numero 31 del 2010, ma anche alcuni orientamenti recenti della Commissione Europea, hanno stabilito che maggiore è la quota di energia rinnovabile e inferiore sarà l’indice di prestazione energetica, vale a dire quella consumata annualmente per ogni metro quadrato, migliorando la classe energetica dell’edificio coinvolto. Ecco perché gli impianti che funzionano con fonti rinnovabili e la loro realizzazione sono in tutto e per tutto simili a interventi volti al risparmio energetico, dato che consentono di ridurre i consumi da fonte fossile.
Come sottolineato dallo stesso dicastero di Via Veneto, è sufficiente conservare la documentazione che prova l’avvenuto acquisto e l’installazione dell’impianto. Inoltre, non è obbligatorio attestare l’entità del risparmio energetico che deriva da queste operazioni. Tra l’altro, la detrazione di cui si sta parlando può convivere benissimo con il cosiddetto meccanismo dello “scambio sul posto” (si riduce l’assorbimento di energia dalla rete), dunque è possibile una sorta di convivenza. Vi sono però anche alcuni limiti: in particolare, l’impianto deve necessariamente soddisfare tutti i bisogni di energia dell’edificio, mentre invece la detrazione è esclusa se la cessione di energia diventa un esercizio di attività commerciale.