Ad alcuni potrebbe presentarsi il caso di trasferire uno o più immobili e sorgere il dubbio se effettuarlo in vita oppure all’atto del testamento. Dal punto di vista fiscale la donazione(leggi anche imposta donazioni aliquote esuberi) non presenta particolari vantaggi, anche perché l’imposta di donazione e quella di successione hanno aliquote simili ed anche perché le donazioni di immobili in vita vanno ad erodere quella quota di franchigia riconosciuta all’atto del pagamento dell’imposta di successione.
Inoltre occorre anche rispettare quanto previsto dalla legge in materia di quote legittime, ed in particolare non è possibile effettuare una donazione privando della relativa quota legittima l’erede (leggi anche tassa di successione immobili come calcolarla). E’ infatti abbastanza conosciuta la norma che prevede per ilt testamentario di disporre liberamente solo di una parte del patrimonio personale, visto che ai legittimari (moglie, figli e ascendenti) è comunque riconosciuta una quota di riserva, che non può essere ridotta né per volontà del defunto né per donazioni effettuate in vita. Inoltre al coniuge sarà comune riconosciuta il diritto di abitazione della casa di proprietà e l’uso dei mobili presenti. Il patrimonio va calcolato aggiungendo il valore delle donazioni effettuate e sottraendo quello dei debiti del de cuius.
Inoltre ancora a vantaggio dei titolari della quota legittima è riconosciuta una apposita azione di riduzione (prescrivibile in dieci anni) in base alla quale chi ha avuto di meno può “aggredire” la quota di chi ha ricevuto una parte di eredità maggiore. Inoltre all’interno di tale azione rientrano anche le cosiddette donazioni indirette: ad esempio un genitore acquista un immobile con i propri soldi e dopo lo intesta al figlio. E’ il caso, abbastanza frequente in cui durante il rogito notarile viene specificato che l’immobile viene acquistato attraverso disponibilità finanziarie del padre. In questo modo si va a giustificare, ai fini di un possibile controllo tributario, il reperimento delle somme da parte del figlio. Tuttavia tale dichiarazione andrà comunque ad intaccare la quota di legittima prevista.