Le imprese agricole che si troveranno in difficoltà a causa del loro stato di insolvenza potranno beneficiare di nuove opportunità fiscali di primo livello. La manovra estiva approvata di recente prevede infatti una vera e propria ristrutturazione dei debiti a loro favore, oltre alla garanzia di una maggiore transazione tributaria, perfino nei casi più gravi di stato di insolvenza. La possibilità riguarda l’accesso alle previsioni di un testo normativo non proprio recente, il Regio Decreto 267 del 1942: nel dettaglio, a tali imprenditori viene consentito di domandare una omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti mediante la presentazione di tutti i documenti che sono necessari in tal senso. L’intesa debitoria deve riguardare almeno il 60% dei crediti complessivi, percentuale a cui bisogna unire una relazione redatta da un professionista di questo campo, il quale necessita a sua volta il possesso dell’idoneità ad assicurare il regolare versamento dei creditori estranei.
Il registro delle imprese contiene la pubblicazione definitiva di questo accordo, mentre l’efficacia vera e propria viene a svilupparsi dal momento in cui questa operazione è stata portata a compimento. Tra l’altro, ci sono anche altri elementi che meritano di essere analizzati nel dettaglio: ad esempio, i creditori non possono dare vita a delle azioni cautelari sul patrimonio del soggetto debitore nel caso in cui la data di riferimento sia anteriore alla data già citata in merito alla pubblicazione. L’opposizione, poi, va effettuata entro trenta giorni da quest’ultima.
La procedura da seguire è già ben delineata nella sua totalità: il debitore ha la facoltà di decidere la proposizione del suo pagamento, anche nella forma dilazionata, senza tralasciare i contributi che vengono amministrati dagli enti gestori di forme previdenziali e assistenziali obbligatorie. Qualora, infine, il credito preveda anche un privilegio, allora le tempistiche e le garanzie non possono essere inferiori a quelle offerte ai creditori che vantano una posizione giuridica omogenea a quella delle agenzie.