Lo scorso anno gli affari sono andati bene e abbiamo deciso di acquistare una bella casetta all’estero. Oppure siamo dei pensionati che dopo anni e anni di lavoro ci siamo concessi il “lusso” di un appartamento a Parigi. COme comportarci con la nuova legge sull’IMU? L’imposta sulla casa é dovuta anche per abitazioni detenute all’estero? Oppure siamo esentati perchè le tasse le paghiamo già nel territorio dove si trova la casa? Vediamo di dare della risposte a queste ed altre ricorrenti domande che non pochi si pongono con il ritorno dell’ex ICI, in veste di IMU.
Chiariamo subito che per gli immobili all’estero non è dovuta l’Imu ma un’imposta erariale patrimoniale pari al 7,6 per mille del prezzo di acquisto. inoltre dall’imposta dovuta in Italia possiamo dedurre le imposte patrimoniali pagate all’estero su quella casa. Occorre poi fare una distinzione: soggetti residenti in Italia e non residenti in Italia. Tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia devono versare l’imposta erariale del 7,6 per mille, lo stabilisce l’articolo 19 della legge 214/2011. L’imposta si applica con aliquota dello 0,76% sul valore di acquisto della casa risultante in atto, o, in mancanza di questo, si considera il valore di mercato. Dall’imposta dovuta si detrae l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui si trova la casa e se l’imposta all’estero è inferiore a quella dovuta in Italia, si paga la differenza.
Per tutti gli altri che la casa la hanno solo in Italia, l’IMU si paga e si calcola su rendite catastali rivalutate del 60% a cui applicare l’aliquota dello 0,4% (prima casa) o 0,76% (seconde case). Ricordiamo che é prevista la possibilità per i singoli comuni di alzare la percentuale, rispettivamente, fino a 0,6 e 1,06%. Sottolineiamo infine che occorrerà aggiornare le rendite catastali delle nostre case del 60 per cento ed indipendentemente dalla zona e dal tempo in cui é ubicato l’immobile.