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Inail: il ricorso per gli infortuni domestici

 L’Inail (Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro) ha emesso e reso pubblici da tempo alcuni provvedimenti che riguardano le prestazioni per gli infortuni in ambito domestico: ebbene, lo stesso ente ha precisato con un apposito protocollo come è possibile impugnare queste misure, più precisamente entro il termine di tre anni, visto che si sta parlando di un termine temporale di tipo ordinatorio e non perentorio. Un discorso molto importante è quello che deve essere fatto per l’assicurazione delle casalinghe (si avvicina la scadenza per l’assicurazione Inail delle casalinghe). In effetti, i chiarimenti in questione non possono che riguardare il testo normativo di riferimento, vale a dire la Legge 493 del 1999 (“Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici”).

L’assicurazione è obbligatoria per quei soggetti che hanno tra i diciotto e i sessantacinque anni, oltre a quelli che svolgono le attività in questione in maniera non occasionale, in modo gratuito e senza alcun vincolo di subordinazione. Il lavoro preso a riferimento, inoltre, deve essere finalizzato alle cure della famiglia e dell’ambiente in cui si è soliti vivere, fatta eccezione per quelle attività che prevedono l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Secondo il Decreto Ministeriale del 15 settembre 2000, poi, il soggetto assicurato che non ritiene siano fondati i motivi del provvedimento dell’Inail in ambito assicurativo ha la facoltà di presentare un ricorso al comitato amministratore, entro novanta giorni dalla data effettiva del provvedimento che è stato impugnato e precisando quali sono le ragioni per cui il provvedimento non è giudicato come valido. Visto che non esiste la perentorietà, inoltre, i novanta giorni a cui si sta facendo riferimento possono anche essere superati ai sensi del ricorso, a patto che non sia scaduto il termine di prescrizione per promuovere l’azione giudiziaria (tale termine viene sospeso per i 330 giorni del procedimento amministrativo).