Per i marinai ci sarà una tutela previdenziale maggiore in caso di attacchi da parte dei pirati: come è stato reso noto dalla circolare numero 9 dell’Inail, infatti, nel caso di infortunio per questo specifico motivo, l’ente provvederà a liquidare le prestazioni ordinarie, una possibilità che ha cominciato a funzionare da tre giorni esatti. In pratica, si è deciso di adeguare la giurisprudenza al fenomeno crescente degli attacchi di pirateria nel mare. Ecco perché l’Istituto ha deciso di considerare nuovamente la copertura del rischio per quel che riguarda le navi che sono adibite al trasporto dei passeggeri, delle merci e delle attività ausiliarie.
In effetti, fino allo scorso 31 gennaio si è trattato di una copertura messa a disposizione in forma volontaria e attraverso il versamento di un premio supplementare. Si è parlato della giurisprudenza poco sopra, che cosa si intende nello specifico? Le sentenze che si sono succedute nel corso degli anni si sono caratterizzate per un orientamento ben preciso: in pratica, ogni rischio che può essere ricollegato, anche in maniera non diretta, all’attività lavorativa deve essere protetto, dato che l’occasione lavorativa è un requisito che prevede un nesso di causalità tra la prestazione e l’infortunio o la malattia professionale.
Come ha sottolineato l’Inail stesso, l’evento lesivo può essere indennizzato nel caso in cui il lavoro viene svolto e rappresenta l’occasione dell’infortuno, anche quando non costituisce la causa vera e propria. Non si tratta di una scelta casuale, ma soltanto il semplice riconoscimento del fatto che si viene a determinare l’esposizione del soggetto tutelato al rischio, ponendo in essere un nesso, anche se mediato. Di conseguenza, tra la prestazione e l’evente esiste l’atto doloso del soggetto terzo. L’indennizzo a cui si sta facendo riferimento è valido sia per l’infortunio che accade al marittimo vittima di un’azione di pirateria e di una lesione ad essa collegata sia alla patologia contratta.