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Indeducibili i costi di promozione delle aziende farmaceutiche

 Sono indeducibili i costi di promozione e rappresentanza per quel che riguarda le aziende farmaceutiche; questa regola vale per quelle spese che sono state sostenute, dunque, per le attività di informazione svolta nei confronti della classe medica. La normativa di riferimento in questo senso è la legge 289 del 2002 (la Finanziaria 2003), la quale ha espressamente ritenuto non deducibili dal reddito di impresa questi costi; la legge si riferisce a quelle spese sostenute per acquistare beni o servizi che sono destinati a soggetti come medici, veterinari, farmacisti, con l’intento di agevolare la diffusione di medicinali o altri prodotti ad uso farmaceutico (rientra pertanto in questo novero l’attività di informazione a livello scientifico che viene usualmente effettuata nei confronti dei medici).

 


Quali sono le ragioni che hanno portato alla stesura di una norma di questo tipo? Le motivazioni sono essenzialmente di tipo extrafiscale, ma esistono vari principi generali che le case farmaceutiche devono rispettare e la cui inosservanza porta a conseguenze anche da un punto di vista fiscale: uno di questi principi afferma che l’attività diretta ai medici non deve avere degli intenti di pubblicità. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per commentare questa previsione nell’ambito del settore farmaceutico attraverso la circolare 3/E del 2006, la quale ha spiegato come debbano ritenersi indeducibili non solo le spese che sono state sostenute per l’acquisto di beni e servizi destinati ai medici o farmacisti, ma anche quelle spese che devono far riferimento a comportamenti contrari alla disciplina speciale in materia di pubblicità per il settore farmaceutico.

 

Quindi, secondo l’Agenzia, lo scopo del legislatore è essenzialmente quello di specificare che l’ambito di applicazione del regime di indeducibilità dei costi ha una portata più ampia. La questione riguarderà, tra l’altro, una pratica che viene spesso utilizzata dall’aziende del settore farmaceutico, ovvero quella di indicare nelle cosiddette “fatture cumulative” moltissimi pezzi di valore unitario inferiore alla soglia del valore “modico”.