Come reso noto dall’Inps tre giorni fa, l’interesse di dilazione, quello di differimento e le varie somme che devono essere aggiunte per quel che concerne il ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali saranno modificati: si tratta della conseguenza più immediata dell’ultima decisione della Banca Centrale Europea, la quale ha voluto ridurre di venticinque punti base il tasso di riferimento, sceso ormai a un punto percentuale. Che cosa vuol dire tutto questo? In pratica, l’interesse relativo alla dilazione per regolarizzare con il sistema delle rate i debiti per i contributi e le varie sanzioni civili, insieme a quello per il differimento degli stessi contributi, andranno calcolati in modo differente, vale a dire prendendo come riferimento il tasso del 7%.
Quest’ultimo è valido per tutti quei piani di ammortamento che sono stati posti in essere a partire dallo scorso 14 dicembre. Se, invece, si ha una autorizzazione al differimento del termine, allora il 7% è relativo alla contribuzione di questo mese di dicembre ancora in corso. La scelta di Francoforte ha dunque dei risvolti piuttosto importanti e bisogna adeguarsi sin da subito per evitare di incorrere in qualche errore. Il fronte delle sanzioni civili è quello che merita un approfondimento maggiore.
In effetti, come ha stabilito per l’appunto la Bce, il nuovo Tur ridotto comporta come effetto una modifica di un certo impatto per quel che concerne le sanzioni in questione che devono essere comminate: nello specifico, quando si verifica un pagamento in ritardo o non avviene proprio in relazione ai contributi previdenziali e ai premi, la pena va maggiorata di 5,5 punti, giungendo in questo modo a quota 6,5 punti percentuali ogni anno. Il testo normativo di riferimento in questo caso è la Legge 388 del 2000 (la Finanziaria del 2001), più precisamente l’ottavo comma dell’articolo 116. In caso di evasione si arriva fino al limite del 60% dell’importo dei contributi stessi.