Con riferimento al contingente 2010, nell’ambito delle verifiche straordinarie sulle pensioni di invalidità civile, l’11% di quelle sottoposte a verifica hanno portato alla revoca. A farlo presente mercoledì scorso, 2 marzo 2011, è stato l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale dopo che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS si è riunito per andare proprio ad esaminare questi dati. La percentuale dell’11% di revoche riguarda le verifiche straordinarie al 31 dicembre del 2010, e solo quelle legate alle pratiche definite dai Centri medici legali sul territorio. La quota totale di revoche, infatti, balza al 23% se si vanno a considerare sia le revoche disposte dalla Csm, la Commissione medica superiore, sia le sospensioni delle pensioni di invalidità civile scattate a seguito dell’assenza ingiustificata dalla verifica del soggetto chiamato.
In ogni caso, al fine di attuare le migliori politiche legate al sostegno dei diritti dei disabili, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS con un comunicato ufficiale ha fatto presente come maggiori approfondimenti potranno essere effettuati nel momento in cui, a valere sul contingente 2010, saranno disponibili non solo i dati definitivi, ma anche quelli dettagliati sulle motivazioni e sugli esiti del contenzioso.
In termini numerici, lo ricordiamo, le verifiche straordinarie dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Inps) sono pari per il 2010 a ben 100 mila a fronte di altrettante visite programmate. Le verifiche ordinarie, invece, ogni anno, variano tra un minimo del 2% ad un massimo del 5% a valere sui verbali che annualmente definisce la Commissione medica ASL; questo avviene indipendentemente dal loro esito e facendo leva sul territorio sui controlli da parte di Centri Medico Legali presenti nelle diverse Regioni d’Italia. Per quel che riguarda i ricorsi, in caso di mancato riconoscimento sanitario, questi sono ammessi entro un termine massimo di 180 giorni e con il solo ricorso in giudizio; questo perché con un cambio di normativa non si può accedere al ricorso amministrativo e neanche ad altre forme atte a contenere il contenzioso.