La circolare numero 112 che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha provveduto a rendere pubblica proprio nel corso della giornata odierna ha avuto come oggetto la misura di alcuni interessi di mora: nello specifico, si tratta di quelli che è necessario pagare nel caso in cui vi sia un versamento in ritardo delle somme iscritte a ruolo. Ebbene, rifacendosi a quanto stabilito dal Dpr 602 del 1973 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”), tali interessi vengono applicati nel momento in cui decorre la notifica della cartella di pagamento e fino a quando la somma non è stata saldata, con il tasso in questione che viene determinato ogni anno con un apposito decreto del Ministero delle Finanze, in base alla media dei tassi bancari attivi.
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che risale al giugno dello scorso anno aveva quantificato la misura in questione in 5,0243 punti percentuali in ragione d’anno, con gli effetti che hanno cominciato a prodursi quasi un anno fa, nel novembre del 2011. Visto che però tale tasso può essere fissato ogni 365 giorni, ecco che la nostra amministrazione finanziaria ha interpellato la Banca d’Italia e ha deciso di ridurre la misura degli interessi per il ritardo di cui si sta parlando, tanto che la nuova quota è ora pari al 4,5504%.
Gli effetti di questa variazione cominceranno a essere prodotti a partire dal prossimo 1° ottobre, dunque mancano appena due settimane in tal senso. Bisogna comunque ricordare, come ha anche fatto l’Inps stesso, che il limite massimo delle sanzioni civili può essere raggiunto, ma se non si provvede al versamento totale delle somme dovute, allora sul debito contributivo maturano gli interessi, nella misura di quelli di mora come si è spiegato in precedenza. Anche nella situazione appena descritta, la misura nuova di zecca viene disciplinata nel medesimo modo e introdotta di conseguenza a partire dal primo giorno del prossimo mese.