La risoluzione 252/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare due giorni fa è intervenuta nel merito del trattamento fiscale di alcuni particolari tipi di integratori alimentari: si tratta sostanzialmente di quegli integratori in forma liquida ottenuti sciogliendo in delle bottiglie di acqua minerale vari estratti di piante ad uso medicinale. La codifica doganale identifica queste bevande come “preparazioni toniche analcoliche” e, proprio secondo le disposizioni dell’Agenzia, vanno a scontare l’aliquota Iva ordinaria, ovvero quella del 20%. Il chiarimento delle Entrate si è reso necessario dopo l’interpello in cui il soggetto istante aveva chiesto in che modo applicare correttamente l’Imposta sul Valore Aggiunto; in particolare, erano necessarie delucidazioni in merito alla possibilità dell’imposta agevolata del 10% per queste bevande da utilizzare per il mantenimento della salute e del benessere in generale.
È ovvio come il soggetto istante sia stata una società attiva nella produzione e confezione di questi particolari prodotti. La procedura è molto semplice: la ditta ha ottenuto dal ministero della Salute l’autorizzazione a produrre integratori alimentari da bere, soprattutto al fine di ottenere risultati come il rinforzo delle difese immunitarie o il contrasto degli inestetismi della cellulite, solo per fare due esempi. Questa stessa ditta aveva richiesto l’applicazione dell’aliquota dell’Iva del 10%, in quanto, esponendo il proprio parere, i prodotti di sua distribuzione dovevano essere considerati come “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”, a norma del Dpr 633 del 1972. Tra l’altro, l’azienda poteva contare con la posizione espressa dal D.lgs 169 del 2004, il quale considera gli integratori come prodotti alimentari.
Ma bisogna rifarsi alla già citata classificazione doganale, pertanto la richiesta della ditta non è stata accolta: gli integratori alimentari di questo tipo non sono preparazioni alimentari vere e proprie, ma preparazioni toniche analcoliche che svolgono piuttosto la funzione di complemento alimentare. Per tale motivo, alle bevande in esame va applicata l’Iva ordinaria del 20%.