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Gli interventi sulle canne fumarie scontano l’Iva al 10%

 L’aliquota ridotta dell’Imposta sul Valore Aggiunto, per intenderci quella fissata al 10%, viene applicata agli interventi di manutenzione ordinaria realizzati sulle abitazioni private. Un dubbio che può sorgere in questo caso è se proprio tutte le operazioni sono ricomprese in questa casistica: ad esempio, come bisogna comportarsi quando le manutenzioni periodiche vanno a riguardare i camini, i cosiddetti termocamini e la pulizia della canne fumarie? Di solito, si ritiene che tale tipo di intervento per quel che riguarda degli immobili abitativi, possa essere sottoposto a una fatturazione con l’aliquota appena menzionata del 10%.

In effetti, tale constatazione deriva dal fatto che la qualificazione della manutenzione è quella di un servizio che viene reso per rendere efficiente l’impianto di riscaldamento e dunque non si possono escludere camini e canne fumarie. Tra l’altro, basta far riferimento a due circolari dell’Agenzia delle Entrate piuttosto datate per comprendere la questione. Il 24 febbraio del 1998, infatti, la nostra amministrazione finanziaria resa pubblica la circolare 57/E (“Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria”): il documento in questione parla espressamente di detrazioni di imposta riservate alle unità immobiliari residenziali, alle parti comuni e alle varie pertinenze, ricomprendendo le canne fumare negli interventi di manutenzione.

L’altra circolare da esaminare è la 71/E del 7 aprile del 2000. In questo secondo caso, si tratta del documento stilato dal Ministero delle Finanze e che spiega nel dettaglio quali sono le modalità da seguire per l’applicazione dell’Iva: in effetti, poco tempo prima era stata emanata la Finanziaria per il 2000, la quale prevede l’aliquota del 10% per le prestazioni e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con particolare riferimento ai fabbricati destinati all’uso abitativo. I due testi coincidono nelle loro disposizioni e devono essere tenuti bene a mente ogni volta che si avrà a che fare con una casistica di questo tipo.

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