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Irap: Agenzia delle Entrate per la determinazione del valore

 L’Irap ha sopresso altre tasse: l’Ilor, l’Iciap, l’imposta sul patrimonio netto, la tassa sulla partita Iva, la tassa salute (contributo SSN) e altri contributi minori, tasse di concessione comunali. Il ricavato (in gergo fiscale si dice gettito) dell’Irap va alle Regioni e spesso viene impiegato nella sanità. La base imponibile è quasi il valore del prodotto nazionale netto, la remunerazione della produzione nel capitale e di lavoro, in pratica i ricavi di un’attività economica.

Per determinare la base imponibile Irap, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un’apposita Circolare. Ben 27 pagine che spiegano dettagliatamente i passi per la determinazione del valore della produzione ai fini Irap per le società di capitali, per le imprese assicurative, gli istituti di credito e gli enti finanziari. Tra le varie precisazioni l’Agenzia ricorda che nei costi deducibili ai fini Irap rientrano le spese funzionali sostenute per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti (per esempio l’acquisto l’acquisto di tute e scarpe da lavoro, i corsi di aggiornamento professionale, i servizi di mensa e di trasporto collettivo dei dipendenti).

L’Irap é un’imposta sicuramente odiata da chi svolge attività d’impresa ma purtroppo non si può essere esonerati dal pagarla a meno che l’attività economica venga svolta senza una organizzazione autonoma e se non si hanno dipendenti. Inoltre bisogna svolgere la propria attività con beni strumentali di valore modesto.

Chi deve pagare l’Irap deve avere anche un efficiente sistema contabile: una corretta compilazione del conto economico porta ad avere una visione veritiera della situazione economice dell’azienda e ad un giusto calcolo dell’Irap: grazie ad una interpretazione delle voci del conto economico, si determina infatti la base imponibile necessaria al calcolo delle imposte sul reddito. Sono soggetti passivi dell’IRAP: società di capitali, società cooperative, enti commerciali, società di persone, persone fisiche che esercitano attività commerciali o arti e professioni e produttori agricoli che abbiano un volume d’affari superiore a euro 2.582,28 (a euro 7.746,85 se operano nei comuni montani con meno di mille abitanti).