Grazie alla circolare 8/E della nostra amministrazione finanziaria vi sono ora delle indicazioni più dettagliate per quel che riguarda la presentazione delle istanze di rimborso relative all’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). In particolare, si fa riferimento all’applicazione della deduzione analitica di tale tributo in relazione alle spese per il personale dipendenti: le modalità in questione possono essere fatte valere dai contribuenti interessati quando compilano le dichiarazioni Irpef e Ires (vedi anche L’IRAP e la base imponibile).
Le istanze a cui si è fatto riferimento in precedenza sono quelle che riguardano le annualità pregresse per la precisione. Il regime Irap è stato modificato di recente dal Decreto legge numero 201 del 2011 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”). Il secondo articolo di tale testo prevede che dal periodo d’imposta cominciato lo scorso 31 dicembre vi sia una deduzione di tipo analitico, al netto delle deduzioni che spettano ai contribuenti. In pratica, le principali modifiche hanno riguardato il regime forfetario, anche se la versione originale viene ancora applicata in alcuni casi. Il Decreto legge numero 16 del 2012 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”) ha poi riconosciuto il diritto al rimborso fiscale per quel che concerne il costo del lavoro in relazione ai periodi d’imposta per cui al 28 dicembre del 2011 non risultava scaduto il termine di quattro anni.
Se si fa riferimento, inoltre, ai regimi opzionali della trasparenza e del consolidato fiscale, il documento ha rinviato ai chiarimenti che sono stati forniti in merito al regime forfetario precedente. Infine, non bisogna dimenticare le operazioni straordinarie. Quando ci si trova di fronte a queste ultime, sempre secondo i dettami della circolare di ieri del Fisco, bisogna distinguere diversi casi: ad esempio, la fusione per incorporazione prevede che l’istanza di rimborso spetti al soggetto avente causa, mentre con una scissione totale spetta alle beneficiarie.