L’Amministrazione finanziaria è tornata a pronunciarsi in merito alla questione della disciplina da applicare alle imprese “regolamentate”, le quali operano a tariffa nel settore dei pubblici servizi, in relazione all’Irap: tali imprese e tali servizi, infatti, devono essere considerati esclusi dalle misure dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive che riguardano il cuneo fiscale e contributivo. Tra l’altro, non sussiste nessuna rilevanza, ai fini dell’agevolazione tributaria, se il servizio è stato affidato da una controllante alla sua controllata. Il Fisco ha voluto ribadire la propria posizione in merito, a seguito dell’interpello presentato da una società a responsabilità limitata, a cui la propria controllante, la quale gestiva dei servizi aeroportuali, aveva affidato in subconcessione la gestione di diversi servizi (in particolare quelli relativi ai parcheggi). Questa subconcessione, però, non ha natura concessoria e il corrispettivo per questi servizi non rappresenterebbe una vera e propria tariffa. Quindi, secondo questa società, verrebbero a mancare due dei requisiti fondamentali richiesti dal decreto Irap.
La stessa Amministrazione finanziaria non è stata del medesimo avviso e ha reso nota la sua posizione nella risoluzione 204/E pubblicata nella giornata di ieri. Il documento spiega che si può parlare di concessione quando si trasferisce a un privato la gestione di un’attività di interesse pubblico, un’attività che solitamente viene affidata alla pubblica amministrazione; inoltre, le Entrate hanno voluto sottolineare il fatto che la concessione non può essere disconosciuta solo perché l’affidamento non ha visto coinvolto un soggetto di diritto pubblico. Sebbene, dunque, la società sia giuridicamente distinta dalla sua controllante, questa può operare come articolazione interna della stessa.
Riguardo all’esistenza di una tariffa, si è confermato che per quest’ultima deve intendersi il prezzo regolamentato che vada a remunerare il gestore del servizio e a raggiungere l’equilibrio economico dell’investimento realizzato. Pertanto, i requisiti del decreto Irap sussistono e viene escluso che la società interpellante possa usufruire delle misure relative all’Irap sul cuneo fiscale.