In materia di istanze di interpello, le risposte del Fisco non sono impugnabili. A farlo presente con una nota ufficiale è stata l’Agenzia delle Entrate dopo quanto stabilito dai giudici in sede di Commissione tributaria nella Provincia di Ancona. L’interpello, quindi, non ammette ricorso sebbene questo sia stato presentato al riguardo da una società marchigiana che aveva ricevuto dal Fisco delle risposte negative in merito alla richiesta di disapplicazione della disciplina sulle società non operative per gli anni di imposta 2006 e 2007. La sentenza dei giudici, quindi, ha in sostanza confermato quanto già l’Agenzia delle Entrate aveva rimarcato con due circolari, una del marzo 2009, e l’altra del giugno del corrente anno, in merito a tale interpretazione. In particolare, il ricorso della società marchigiana è stato respinto in virtù del fatto che la risposta ad un’istanza di interpello individua un mero parere mentre per rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale un contribuente deve far leva su un atto tale da identificare una definita e compiuta pretesa di natura tributaria.
Facendo anche riferimento a delle sentenze, risalenti al 2007, della Corte Costituzionale, la società marchigiana ha di conseguenza perso il ricorso presentato ed è stata tra l’altro condannata anche al pagamento delle spese di lite.
Ricordiamo che un’istanza di interpello, in accordo con quanto si legge sul sito Internet dell’Amministrazione finanziaria, deve essere presentata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio quando sull’applicazione di una norma sussistono delle incertezze di natura interpretativa. Nel dettaglio, le istanze di interpello, che devono essere scritte in carta libera, direttamente a cura del contribuente interessato ad acquisire una risposta da parte del Fisco, e spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, possono riguardare l’imposta di registro, quelle sui redditi, la DIT – Dual Income Tax, l’imposta sul valore aggiunto (Iva), l’imposta di registro, l’imposta sugli intrattenimenti, le tasse sulle concessioni governative ed altri tributi minori.