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Iva in liquidazione: regole standard per il rimborso

 La risoluzione 6/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nel corso della giornata di ieri è stata incentrata soprattutto sull’Imposta sul Valore Aggiunto: in effetti, in base a questo specifico documento fiscale, è stato chiarito qual è il comportamento da seguire nel caso di una contabilità che viene affidata a soggetti terzi, visto che è necessario determinare l’eccedenza di imposta che si deve rimborsare. In tale ipotesi, dunque, si fa riferimento al tributo esigibile e relativo alle operazioni registrate nel primo trimestre e quella detraibile nello stesso periodo temporale. Il calcolo è diverso, ma non cambiano invece le scadenze per la registrazione delle fatture. Si tratta, a conti fatti, di una precisazione che ha un po’ spiazzato coloro che si erano affidati finora alla soluzione della contabilità esterna prospettata dal Dpr 100 del 1998 (recante le “Dichiarazioni e versamenti Iva periodici”).


Questa norma, infatti, consente di porre in essere la cosiddetta liquidazione mensile dell’Iva, tenendo conto dei risultati ottenuti nel secondo mese che precede quello del versamento (comunque, entro il 16 di ogni mese). I regolamenti standard, invece, prendono spunto dalle operazioni del mese successivo. Pertanto, l’agevolazione in questione sarebbe valida anche nel momento in cui si richiede il rimborso infrannuale.

Tra l’altro, la stessa risoluzione ha sottolineato con chiarezza e fermezza che quanto contenuto nel decreto pocanzi citato altro non è che una diversa base di calcolo dell’imposta, senza alcun collegamento con gli obblighi di registrazione delle operazioni imponibili. Cosa deve fare in quest’ottica il contribuente? Il versamento in eccesso nei confronti dell’Erario può essere recuperato, ma soltanto a patto che sia appurata l’esistenza dei requisiti dell’articolo 30 del Dpr 633 del 1972 (versamento di conguaglio e rimborso di eccedenza): nel corso delle liquidazioni successive, poi, sarà utile tenere conto dello sfasamento tra gli importi che sono stati pagati realmente e quelli a credito chiesti a rimborso.