Chi omette il versamento dell’acconto Iva di dicembre è perseguibile penalmente. In base alle attuali norme in vigore, chi versa l’acconto dopo trenta giorni di distanza dalla scadenza e sino al termine per la presentazione della dichiarazione inerente l’anno in cui è commessa la violazione, pagherà una sanzione pari a 1/8 del 30%, ovvero pari al 3,75%.
Chi desidera sanare l’irregolarità, unitamente all’Iva e a questa sanzione in forma ridotta, dovrà versare anche gli interessi sull’imposta calcolati al tasso legale (attualmente pari all’1% ma destinata a diminuire allo 0,5% dal primo di gennaio) dal giorno seguente alla scadenza sino a quello effettivo di versamento.
Il quadro delle agevolazioni per correggere gli errori, come previsto, potrebbe però arricchirsi di nuove possibilità per via delle modifiche in sede di ravvedimento operoso annunciate dalla prossima legge di stabilità: la legge di stabilità 2015.
Se non ci saranno cambiamenti in confronto al testo noto ad oggi, infatti, il contribuente dovrebbe godere della diminuzione a 1/9 della sanzione per regolarizzare l’acconto entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione. Si tratta, paradossalmente, di un beneficio maggiore in confronto a quello previsto per chi regolarizza l’errore entro tale termine (diminuzione a 1/8).
Nel contempo, sarà possibile ravvedersi (con riduzione a 1/7) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
Sarebbe, in conclusione, ammissibile la correzione anche oltre questo termine godendo della riduzione a 1/6 della sanzione. Questo è possibile fino all’eventuale notifica di atti di liquidazione/accertamento o comunicazioni bonarie.
Rimane da ricordare che la scadenza del 29 dicembre è fondamentale per un aspetto ulteriore: l’articolo 10/ter del decreto legislativo 74/2000, infatti, statuisce che commette reato di omesso versamento chi non paga, entro il termine per l’acconto, l’imposta che risulta dalla dichiarazione annuale se d’importo superiore a cinquanta mila euro.
Probabilmente, questo limite sarà elevato a 150.000 euro, tuttavia il reato di cui era stata ipotizzata l’abrogazione nell’ambito della delega di riordino fiscale pare destinato a rimanere tale.