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Iva su triangolazione: il rapporto con l’intermediario non ha rilievo

 Le operazioni relative alla triangolazione dell’Iva (con questo nome si intende le attività fiscali poste in essere tra due operatori residenti in Italia e un terzo che si trova invece in una nazione comunitaria) possono beneficiare senza alcun problema della non imponibilità tributaria anche quando il contratto con la società terza viene concluso da un cessionario in modo diretto: questa eventualità comunque rimane valida soltanto nell’ipotesi in cui la stipula contrattuale sia avvenuta su espresso mandato, visto che in tal caso il soggetto cessionario opera in qualità di intermediario. Questa specifica disposizione fa parte di una delle ultime decisioni dell’amministrazione finanziaria del nostro paese, visto che può essere estrapolata dalla risoluzione 35/E che l’Agenzia delle Entrate ha appunto provveduto a pubblicare la scorsa settimana; si è trattato, per essere più precisi, di una importante precisazione, resasi necessaria alla luce della rettifica di altri documenti precedenti.

 

In effetti, in base a quanto dichiarato dalla stessa Agenzia, la non imponibilità dell’Imposta sul Valore Aggiunto in relazione alle cessioni triangolari è una condizione necessaria e sufficiente per rendere possibile il trasporto o la spedizione dei beni in un altro stato membro su mandato. La risoluzione in questione, tra l’altro, è entrata nel merito di una norma del 1993, la quale prevedeva la non imponibilità delle fatturazioni nei casi di trasporto mediante nome del cedente. La domanda che si sono poste le Entrate è piuttosto chiara.

 

La triangolazione può essere considerata alla stregua di una non imponibilità dell’Iva? Se il soggetto cessionario si occupa in prima persona di tutte le operazioni di trasporto, la risposta è del tutto affermativa; la triangolazione è volta a evitare la non imponibilità delle cessioni interne, ma la stipula del contratto in questione non viene in alcun modo infranta se realizzata nel modo appena descritto, dato che assume una maggiore rilevanza il fatto che ci sia stato un mandato per quel che concerne la cessione stessa.

1 commento su “Iva su triangolazione: il rapporto con l’intermediario non ha rilievo”

  1. Buongiorno,chiedo la seguente delucidazione inerente la vendita in esenzione: un fornitore mi comunica che potrà essere considerata merce non imponibile solo dietro ricevimento di lettera d’intento in quanto non è possibile la non imponibilità per effetto di triangolazione perchè la merce è resa ex-works. Cosa ne pensate? Grazie. Saluti

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