La sentenza che la Corte di Cassazione ha prodotto in merito a una specifica sanzione irrorata dall’Agenzia delle Entrate risale allo scorso 22 giugno, ma essa è stata depositata in Cancelleria soltanto tre settimane fa: il riferimento, in questo senso, va a una decisione della nostra amministrazione finanziaria per quel che riguarda il lavoro irregolare ed è stata resa possibile dall’applicazione del Decreto legge 12 del 2002 (“Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare”). In particolare, il testo normativo appena citato prevede espressamente che venga inflitta una pena pecuniaria compresa tra il 200% e il 400% del costo del lavoro, una somma che viene calcolata mediante i contratti collettivi nazionali.
Il ricorso alla Suprema Corte si era reso necessario dopo che le stesse Entrate avevano voluto replicare a una precedente sentenza della Commissione Tributaria Regionale, la quale aveva ritenuto priva di motivazione l’irrogazione delle sanzioni, ma la Cassazione non è stata della stessa opinione. In effetti, nell’ultimo grado di giudizio si è optato per l’accoglimento della tesi del Fisco, visto che è sufficiente una ingiunzione per tutelare il diritto aziendale di fronte al giudice. La sentenza in questione ha anche chiarito il perché e le modalità della motivazione cosiddetta “per relationem”, vale a dire quella che provvede a rimandare ad altri atti di accertamento, in particolare il verbale.
La Cassazione ha ritenuto valide anche le motivazioni dell’Agenzia circa l’effettivo valore probatorio dei verbali che sono stati redatti dagli ispettori dell’Inps. Il datore di lavoro deve essere colui che fornisce le prove dell’inizio effettivo del rapporto di lavoro, mentre l’azienda avrà poi il compito di giustificare l’eventuale impossibilità oggettiva del dipendente alla prestazione dell’opera in una determinata data (il tipico esempio è quello di un extracomunitario che all’inizio del lavoro si trovi all’estero o all’ospedale per un ricovero).