Redditometro ancora in preparazione, con l’agenzia delle entrate che lavora alla circolare che dovrebbe chiarire i punti ancora dubbi. Dalle indiscrezioni trapelate il nuovo strumento anti evasione dovrebbe basare i suoi calcoli sui redditi certi (tanto per intenderci le spese sostenute per l’acquisto di autovetture, o vacanze, o altro). Tali dati, che già confluiscono all’interno dell’anagrafe tributaria dell’amministrazione finanziaria, permetteranno ai funzionari del fisco di calcolare il reddito presunto, il quale per poter essere oggetto di un accertamento dovrà comune superare di almeno il 20 % il reddito dichiarato.
In base alle intenzione dell’agenzia inizialmente non dovranno quindi essere prese in esame i cosiddetti indici Istat, valori solo statistici la cui applicazione è stata già contestata dalle associazioni di categoria. Le spese desunte dall’istat potranno essere applicate in sede di contraddittorio quando il contribuente è chiamato al fine di giustificare lo scostamento che si ha rispetto a quanto dichiarato nel modello unico. Il cittadino potrà quindi dichiarare in quale modo è entrato in possesso della somma contestata. Occorrerà fornire pertanto le prove dell’eventuale eredità, somma regalata o vincita effettuata, e naturalmente più saranno forti le prove più si avranno cianche di giustificare l’accertamento.
Nel caso in cui il contribuente non abbia le prove della somma a disposizione l’ufficio potrà applicare in questo caso gli indici istat per il calcolo delle spese effettuate. Pertanto le spese effettuate per l’acquisto di beni al supermercato o per l’acquisto di calzature ad esempio potrebbero divenire dei rafforzativi per la tesi dell’agenzia delle entrate, che ha calcolato un valore differente tra reddito presunto e reddito effettivo. La soluzione prospettata dall’agenzia delle entrate all’interno della futura circolare permetterebbe quindi di attenuare l’impatto di indici che hanno prevalentemente valenza statistica, e che quindi le associazioni di categoria hanno suggerito di utilizzare con calma. Rimane in ogni caso non pregiudicata la facoltà per il contribuente di effettuare le operazioni di accertamento con adesione o di mediazione qualora si rientri nei limiti previsti dalla legge.