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Le nuove modifiche alla tobin tax

 L’esecutivo punta sulla tobin tax ed incominciano a circolare i primi “rumors” sulle modifiche che verranno apportate alla tassa sulle transazioni finanziarie. La tassa dovrebbe partire dal 1° marzo 2013 e le aliquote applicate dovrebbero essere dello 0,2 % per i titoli azionari scambiati nei mercati Otc e dello 0,1 % per le azioni compravendute nei mercati regolamentati. La tassa sarà applicata in misura fissa sui derivati e non dovrebbe riguardare fondi pensione o trasferimenti per successione o donazione.
Sebbene questa non sia la versione definitiva inserita nel ddl stabilità le modifiche dovrebbero essere approvate dagli esponenti della maggioranza, anche se le posizioni non sono del tutto convergenti. Sono in molti inoltre a chiedere che le modifiche alla tobin tax siano effettuate dal Governo, visto che lo stesso avrà il compito di difenderle in sede UE. L’esecutivo propone inoltre di escludere dalla tassa sulle transazioni finanziarie tutte quelle operazioni che riguardano l’emissione e l’annullamento di titoli azionari oltre che le operazioni di conversione in azioni e quelle di acquisizione temporanea di titoli indicati al paragrafo 2, punto 10 del regolamento CE 1287/06 della Commissione.
In sostanza la tobin tax dovrebbe essere applicata a tutte le transazioni di azioni e altri strumenti finanziari (previsti dall’art. 2346 del cod. civ.) emesse da società residenti nel territorio dello Stato italiano. La tassa dovrebbe partire dal 1° marzo 2013 e si tenterà di agevolare gli operatori che lavorano nei mercati regolamentati (aliquota dello 0,1 %) rispetto a quelli che operano su mercati OTC (aliquota dello 0,2 %).

 

Secondo il Tesoro inoltre l’imposta dovrà essere versata dal soggetto in favore del quale avviene il trasferimento, mentre l’imposta sui derivati sarà dovuta da entrambe le controparti che effettuano l’operazione. Inoltre viene previsto che per le operazioni inerenti su strumenti finanziari derivati (elencati dall’articolo 1, comma 3, del D. lgs 58/98) siano assoggettati ad imposta fissa, determinata in base alla tipologia del contratto ed in base al valore di tale contratto.

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