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Le nuove regole per l’autofatturazione

 Le nuove regole introdotte dalla Comunità europea prevedono l’emissione della fattura qualora l’operazione non sia soggetta ad iva e manchi del requisito della territorialità. L’autofatturazione è comunqe limitata esclusivamente alle operazioni attive.

Tuttavia occorre registrare che per ora l’agenzia delle entrate non ha emanato opportune direttive atte a fare chiarezza in merito ai casi più pratici ed immediati. Il nuovo articolo 21, comma 6bis, del Dpr 633/72 prevede che i soggetti passivi residenti nel territorio italiano debbano emettere fattura per le tipologie stabilite nell’elenco allegato quando non soggetti all’imposta prevista dagli artt. 7 e 7 septies. Tale norma deriva dall’articolo 226 della direttiva 112 del 2006 emessa dalla comunità europea.

La stesa disciplina gli obblighi di contenuto della fattura anche qualora l’operazione non sia rilevante nel paese in cui il fornitore è stabilito. Parliamo di cessione intracomunitarie di beni, disciplinate dall’art. 41 e dall’art. 38 del dl 331/1993. Ad esempio viene pertanto stabilito che i servizi relativi ad un immobile, come servizi di ristorazione o alberghieri, sono comunque tassati sempre nel luogo di esecuzione del servizio indipendentemente dalla residenza della società che effettua il servizio. In questi casi la fattura è emessa con l’iva all’origine, cioè in base al paese in cui il prestatore è identificato. In questi casi l’operatore nazionale, qualora committente, non dovrà fare nulla salvo registrare il costo ai fini della contabilità generale.

Pertanto l’obbligo di emissione della fattura non riguarda i soggetti che compiono operazioni passive ma esclusivamente quelli che compiono operazioni attive. In questo caso un esempio potrebbe essere il ristoratore che emette il documento per un pranzo fruito da un soggetto passivo identificato in un diverso stato membro. Nel caso inverso il ristoratore riceverà la fattura emessa con iva del paese in cui il fornitore è identificato e la tassazione sarà effettuata nello Stato membro in cui l’operatore è identificato. Di tali adempimenti occorrerà poi tenere conto in fase di compilazione del modello Intrastat, dal quale tali tipi di operazione restano comunque escluse.