Anche il legislatore può sbagliare, fortuna che si è intervenuti in tempo e che la svista è stata risolta: il riferimento va all’ambito fiscale, visto che la Legge 183 dello scorso 12 novembre ha rivisto in maniera piuttosto dettagliata alcuni valori da collegare all’Imposta sul Valore Aggiunto. Nello specifico, sono state incrementati i limiti relativi alla liquidazione e al versamento da porre in essere per quel che concerne l’imposta trimestrale, ovviamente senza far venire meno il pagamento degli interessi, i quali ammontano a un punto percentuale. Quali sono queste nuove soglie a cui i contribuenti interessati devono far riferimento?
Anzitutto, c’è da considerare che i ricavi relativi ai servizi beneficeranno di un limite di versamento pari a 400mila euro, mentre i ricavi che saranno conseguiti in relazione alle altre attività avranno un limite incrementato fino a 700mila euro complessivi. Si tratta di una misura che la Legge di Stabilità per il 2012 si è presa la briga di adottare e rendere concreta. In pratica, i limiti sono ora più adeguati rispetto a quanto stabilito con il Decreto Legge 70 del 2011, il cosiddetto Decreto Anticrisi, il quale aveva fatto espresso riferimento proprio al regime della contabilità in forma semplificata. In aggiunta, vi potrebbero essere anche dei chiarimenti da parte dei ministeri interessati a tal proposito, anche se si tratta di un evento piuttosto raro.
A meno che non si verifichi ciò, comunque, la decorrenza a cui fare riferimento è quella che è stata indicata dalla stessa Legge di Stabilità, vale a dire il prossimo 1° gennaio. In conclusione, bisogna aggiungere un ulteriore elemento per completare questo discorso: in effetti, l’opzione relativa all’esercizio del diritto alla liquidazione dell’Iva ogni tre mesi deve essere necessariamente comunicata e questa operazione va fatta all’interno della prima dichiarazione annuale dell’imposta in questione, avendo cura di presentare ogni documento soltanto dopo che la scelta sarà stata effettuata.
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