La legge di stabilità 2013 introduce, tra le altre, anche misure inerenti la riscossione e volte ad evitare una riscossione troppo “coattiva” da parte di Equitalia. In particolare come riportato nei commi che vanno da 537 a 543 Equitalia avrà l’obbligo di annullare le cartelle di pagamento in caso di mancata risposta nei confronti del contribuente e di fermare la macchina della riscossione in alcuni casi.
Fra le novità di maggiore rilievo la nuova legge introduce la previsione di una nuova istanza per annullare cartelle di pagamento, o fermare azioni esecutive qualora questi fossero evidentemente illegittimi. In particolari situazioni quindi il contribuente potrà inoltrare, anche in modalità telematica, apposita comunicazione al fine di fermare l’azione di Equitalia. Quest’ultimo avrà 10 giorni a disposizioni per inoltrare la domanda all’ente creditore (che può essere l’Inps, l’Agenzia delle Entrate o altro ente), e successivamente l’amministrazione che vanta il credito ha 60 giorni di tempo per fornire una risposta in merito. In ogni caso qualora si sforino i 220 giorni senza che l’istante abbia ricevuto una risposta le cartelle verranno rottamate ed ogni partita di ruolo annullata.
In ogni caso la motivazione che dovrà essere addotta dal contribuente per chiedere lo sgravio dovrà essere comunque valida. Ad esempio si potrà dimostrare che il pagamento è stato effettuato o che il diritto all’esigibilità del credito è prescritto o estinto. Nel caso in cui il contribuente produce della documentazione falsa per motivare la propria posizione oltre alla sanzione penale dovrà anche subire la sanzione amministrativa: sanzione dal 100 al 200 % delle somme dovute con un minimo di 516 euro.
Inoltre, così come previsto dalla legge di stabilità 2013, le nuove disposizioni varranno anche per le cartelle emesse prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, e cioè prima dell’1 gennaio 2013. In particolare trascorsi 220 giorni dalla presentazione dell’istanza le pendenze saranno annullate e automaticamente si elimineranno dalle scritture patrimoniali del creditore i relativi importi previsti come credito.
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