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Lussemburgo: nuove disposizioni sul transfer pricing

 Risale ormai a quasi due mesi fa una importante circolare emessa dall’amministrazione finanziaria del Lussemburgo: si tratta, per la precisione del “Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe”, documento che mette in luce quali sono le disposizioni per il trattamento tributario dei finanziamenti infragruppo tra più nazioni. Cerchiamo dunque di comprendere quanto è stato stabilito nel piccolo Granducato, uno dei perni dell’Unione Europea sin dal momento della sua costituzione. In particolare, il trattamento si riferisce alle cosiddette imprese associate, vale a dire quelle che partecipano, anche in maniera indiretta, al controllo e alla gestione del capitale di un’altra società. Questa fattispecie va a rappresentare di fatto il presupposto soggettivo del transfer pricing. Inoltre, la circolare lussemburghese prevede che tra i finanziamenti di specie si possa ricomprendere anche i prestiti e le anticipazioni elargiti in favore delle stesse imprese associate.


Tra l’altro, tutto va a ricollegarsi al principio di libera concorrenza previsto dal Modello di Convenzione fiscale dell’Ocse: secondo la circolare, infatti, per assicurare l’applicazione del principio dell’arm’s length, l’Ocse ha elaborato delle linee guida, le quali sono regolarmente aggiornate e che devono essere osservate nella loro completezza dalle imprese multinazionali e dalle amministrazioni fiscali, nell’intento di stabilire il prezzo di trasferimento tra imprese associate. In definitiva, l’intera questione fa parte dei servizi infragruppo.

L’analisi di comparabilità sarà un altro elemento fondamentale, visto che si farà ricorso alle caratteristiche dei beni e dei servizi, ai rischi da assumere, all’impiego degli assets, alle condizioni dei contratti da stipulare e a quelle economiche, oltre alle strategie poste in essere dal punto di vista commerciale. Un’ultima indicazione della circolare su cui porre l’accento è quella relativa alla verifica del capitale a disposizione della società finanziaria per quel che concerne l’assunzione dei rischi: questa stessa società potrà assumere il rischio di credito nell’ipotesi in cui il capitale proprio sia pari almeno all’1% del valore nominale del credito.

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