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Lussemburgo: l’Ue indaga sulle agevolazioni fiscali

 I sospetti fiscali della Corte europea di Giustizia sono andati nella direzione del Granducato del Lussemburgo: lo stato nordeuropeo, uno dei sei firmatari del Trattato di Roma del 1957, presenta attualmente un ordinamento tributario di favore, con abbuoni di imposta in relazione agli investimenti posti in essere dal punto di vista materiale nel territorio che offre in concessione la stessa agevolazione. Strasburgo sta indagando nel dettaglio su un caso che ha visto coinvolta una società navale con sede a Lussemburgo e soggetta a questa specifica imposizione per quel che concerne delle imbarcazioni usate per la navigazione su fiume. In questo caso, comunque, il Fisco nazionale aveva respinto la richiesta di sgravio fiscale proprio alla luce di quanto disposto dal punto di vista normativo.


Un riferimento importante è sicuramente quello del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, il cui articolo 56 prevede in modo chiaro che le restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio comunitario sono vietate nei riguardi di cittadini degli stati membri che si trovano in un altro stato membro che non è destinatario della prestazione stessa. Secondo la giurisprudenza, inoltre, le restrizioni sono garantite nell’ipotesi di motivi di interesse generale e di carattere imperativo: comunque, per realizzare uno scenario simile non si deve eccedere più del necessario che è dovuto per il raggiungimento dell’obiettivo.

L’interpretazione della Corte, pertanto, è quella in base a cui l’articolo 56 citato in precedenza va inteso nel senso di ostacolo a una disposizione di uno stato membro per cui si viene a realizzare un incentivo tributario di questo tipo. Per quel che concerne, infine, l’Italia, la decisione europea non dovrebbe avere impatti significativi, visto che la nostra normativa in ambito di agevolazioni tributarie non condiziona in alcun modo lo sfruttamento del beneficio alla messa in opera degli investimenti, così come avviene, ad esempio, in relazione alla disciplina della tonnage tax.